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 Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro individua anche “le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato” (art.15 comma 1 lettera u).

Il Decreto continua stabilendo che il datore di lavoro e i dirigenti devono “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze” (art. 18 comma 1 lettera b).

Sulla base delle prescrizioni sopra citate e all’esito della valutazione del rischio d’incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri dell’allegato VIII del D.M. 10/03/98.

Il Piano di Emergenza è quindi uno strumento operativo mediante il quale vengono studiate e pianificate le operazioni da compiere per una corretta gestione degli incidenti, siano essi incendi, infortuni, fughe di gas, fuoriuscite di sostanze pericolose o qualsiasi altro evento calamitoso che determina la necessità di abbandonare la struttura (es. terremoti, inondazioni ecc..), al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro a tutti gli occupanti di un edificio.
Il piano di Emergenza tende a perseguire i seguenti obbiettivi:

  • prevenire o limitare pericoli alle persone;
  • coordinare gli interventi del personale a tutti i livelli, in modo che siano ben definiti tutti i comportamenti e le azioni che ogni persona presente nell’Azienda deve mettere in atto per salvaguardare la propria incolumità e, se possibile, per limitare i danni ai beni e alla struttura dell’edificio;
  • intervenire, dove necessario, con un pronto soccorso sanitario;
  • individuare tutte le emergenze che possano coinvolgere l’attività, la vita e la funzionalità dell’impianto;
  • definire esattamente i compiti da assegnare al personale che opera all’interno dell’Azienda, durante la fase emergenza.

Nella formulazione del Piano si provvede, tra l’altro a predisporre le mappe dei vari piani con indicazione delle vie d'uscita, scale, ascensori, aree sicure, ubicazione apprestamenti e mezzi antincendio, e con l’ indicazione di un’ area esterna come punto di ritrovo in caso di evacuazione.

CONTENUTI PIANO DI EMERGENZA

Il piano contiene nei dettagli:

  1. le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di emergenza;
  2. le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti; 
  3. le disposizioni per chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco o dell’ambulanza e fornire le necessarie informazioni al loro arrivo; 
  4. le specifiche misure per assistere le persone disabili; 
  5. l’identificazione di un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste.

QUANDO è OBBLIGATORIO REDIGERE IL PIANO DI EMERGENZA?

La redazione del Piano di Emergenza è obbligatoria per tutti i luoghi di lavoro ove sono occupati 10 o più dipendenti ed in quelli ove si esercitano attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.M. 16/02/1982 (es. attività 91:Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h; attività 85: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti ecc.).