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L’etichettatura ha come scopo quello di fornire informazioni circa le caratteristiche del prodotto al consumatore finale:

“L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non devono  indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla  natura, sull’identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla durabilità, sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso”. [art. 2, c. 1 del D. Lgs. 109/1992]

In sostanza tutte le misure indicate dalle norme attualmente in vigore hanno il fine ultimo di non indurre in errore il consumatore sia nelle informazioni rilasciate nell’etichetta sia nella comprensione di queste stesse.

L’etichettatura ha lo scopo di fornire informazioni circa le caratteristiche del prodotto, che consentono al consumatore finale di effettuare scelte consapevoli e di utilizzare gli alimenti in modo sicuro. [art. 7 del Regolamento UE n. 1169/2011]

L’art. 8 del Regolamento UE n. 1169/2011 definisce con precisione la responsabilità riguardo la corretta etichettatura degli alimenti.

Il soggetto che figura in etichetta, anche se non è produttore o confezionatore, è responsabile della fornitura delle informazioni in materia di etichettatura. Egli deve garantire la presenza e l’esattezza delle indicazioni, tenendo conto sia delle disposizioni dell’Unione europea sia di quelle nazionali.

“L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione“.

 Dal 13/12/2016 – l’applicazione diverrà obbligatoria per tutte le aziende ed i produttori del settore, sempre in base alla normativa comunitaria: artt. 30-35 Regolamento UE 1169/2011